Statuto

Art. 1 – Costituzione e denominazione

  1. Presso l’Università degli Studi dell’Aquila, di seguito denominata “Università” è costituito, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, il Centro Internazionale di Ricerca per la “Matematica & Meccanica dei Sistemi Complessi”, nel seguito denominato Centro.
  2. La denominazione inglese del Centro è International Research Center for Mathematics & Mechanics of Complex System; l’acronimo  è M&MoCS.
  3. Il Centro di ricerca nasce sotto gli auspici ed il supporto logistico e finanziario della Provincia di Latina e della Fondazione Tullio Levi Civita (nel seguito detta Fondazione). Il Centro  condivide gli obiettivi della Fondazione in tema di diffusione e sviluppo della cultura scientifica nel territorio, da attuarsi anche attraverso la promozione dell’alta formazione.

Art. 2 – Tematiche di interesse

  1. Le tematiche di interesse del Centro sono relative alla modellazione matematica, all’implementazione numerica ed alla sperimentazione fisica di problemi di Meccanica dei Sistemi Complessi. In particolare sono d’interesse i seguenti temi:
    1. • meccanica dei fluidi e dei solidi;
    2. • fluidodinamica e fenomeni di trasporto;
    3. • teoria cinetica e modellizzazione di sistemi complessi;
    4. • vibrazione ed onde nei mezzi continui e polifasici;
    5. • meccanica, stabilità e controllo delle strutture;
    6. • identificazione di materiali e sistemi meccanici;
    7. • sistemi dinamici e teoria della biforcazione;
    8. • modelli fluidodinamici per l’analisi dei flussi di traffico e per le scienze sociali;
    9. • modellistica numerico-differenziale nella meccanica dei materiali biologici e delle nano-strutture;
    10. • ulteriori filoni di ricerca, secondo quanto previsto nelle convenzioni di cui all’art. 4 comma 3.

Art. 3 – Finalità

  1. In relazione alle tematiche elencate nell’art. 2, il Centro persegue le seguenti finalità istituzionali:
    1. promuovere, svolgere e coordinare attività di ricerca, con particolare attenzione allo sviluppo e radicamento della cultura scientifica nel territorio della Provincia di Latina;
    2. promuovere iniziative di collegamento scientifico tra ricercatori di area matematica e di meccanica dei solidi e dei fluidi, operanti sia in Italia sia all’estero nel settore della modellistica matematica per l’ingegneria;
    3. promuovere, sostenere e organizzare attività didattiche di alta qualificazione, quali corsi di perfezionamento, aggiornamento, master e dottorato;
    4. favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la promozione della matematica e meccanica dei sistemi complessi;
    5. eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni;
    6. diffondere nelle forme più opportune la conoscenza delle attività di ricerca realizzate dal Centro.

Art. 4 – Adesione e collaborazioni internazionali

  1. Il Centro è costituito dai dipartimenti dell’Università che ne hanno promosso l’istituzione (dipartimenti fondatori) o che successivamente vi aderiscono. Ogni dipartimento che aderisce al Centro, propone l’elenco dei docenti e ricercatori afferenti.
  2. Sono dipartimenti fondatori del Centro: (a) il Dipartimento d’Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno; (b) il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata.
  3. Previa la stipula di apposite convenzioni, possono aderire al Centro Università ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, interessati a perseguire le finalità istituzionali. Ogni istituzione che aderisce al Centro propone l’elenco dei docenti e ricercatori afferenti.
  4. Sono possibili comandi, distacchi, utilizzazioni temporanee o assegnazioni di personale di altri enti o istituzioni pubbliche, in conformità alla normativa vigente. Possono essere assegnati al Centro borsisti anche di enti italiani e stranieri.
  5. L’adesione al Centro è inoltre possibile da parte di soggetti singoli:
    1. a) docenti e ricercatori dell’Università;
    2. b) docenti e ricercatori di università e istituti di ricerca italiani ed esteri;
    3. c) esperti esterni.
  6. Le domande di adesione, per i soggetti definiti al comma 5 del presente articolo, devono essere corredate dal curriculum scientifico e da ogni altro documento comprovante la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro.
  7. L’adesione al Centro di un dipartimento dell’Università – aderente secondo il comma 1 – e di un’istituzione – aderente secondo il comma 3 – s’intende operante fino a revoca sottoscritta dal direttore del dipartimento dell’Università o dal rappresentante legale dell’istituzione.
  8. L’adesione al Centro di un soggetto secondo il comma 5 s’intende operante fino a revoca sottoscritta dall’aderente, ma va esplicitamente confermata ogni quadriennio accademico da parte dell’interessato, pena automatica decadenza.
  9. In armonia col carattere internazionale del Centro, si possono attuare, attraverso idonei strumenti convenzionali, forme stabili di collaborazione con istituzioni scientifiche straniere che perseguano finalità analoghe a quelle del Centro. A tal fine possono essere utilizzati fondi del bilancio universitario destinati alla collaborazione scientifica internazionale.

Art. 5 – Organi

  1. Sono organi del Centro:
    1. il Direttore;
    2. il Comitato Scientifico;
    3. il Consiglio del Centro (nel seguito denominato Consiglio).
  2. Il Direttore è nominato dal Rettore su designazione del Consiglio, che lo sceglie tra i professori di ruolo del Centro. Il Direttore dura in carica quattro anni e non può ricoprire il mandato per più di due volte consecutive.
  3. Il Comitato Scientifico è composto da:
    1. il Direttore pro tempore del Centro, che lo presiede;
    2. cinque rappresentanti dei docenti e ricercatori del Centro, eletti dal Consiglio;
    3. un professore ordinario designato dal Presidente della Fondazione;
    4. quattro esperti, italiani o stranieri di alta qualificazione e con specifica competenza nelle tematiche del Centro, designati dal Consiglio tra una rosa di candidati proposta dal Direttore.
    5. Le adunanze del Comitato Scientifico possono anche avvenire per via telematica. I membri di cui al punto d) non concorrono alla formazione del numero legale. Funge da verbalizzante delle adunanze il più giovane in ruolo. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni accademici, senza limiti al numero di mandati consecutivi espletabili dai membri di cui ai punti b), c) e d).
  4. Il Consiglio del Centro è composto da:
    1. il Direttore del Centro, che lo presiede;
    2. tutti i professori e ricercatori afferenti al Centro;
    3. un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo operante presso il Centro;
    4. il responsabile amministrativo (anche se ad interim) del Centro, che funge da verbalizzante.
      Il membri elettivi restano in carica quattro anni accademici, senza limiti al numero di mandati consecutivi espletabili dai membri di cui ai punti b), c) e d)
  5. Qualora il Direttore lo ritenga opportuno, potrà essere costituita una Giunta esecutiva, composta dal Direttore, dal responsabile amministrativo e da tre membri designati dal Consiglio. La Giunta, che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore, ha funzioni istruttorie per il Consiglio e delibera in via definitiva sulle materie di volta in volta delegate dal Consiglio stesso.

Art. 6 – Direttore

  1. Il Direttore rappresenta il Centro nei rapporti con le autorità accademiche e con l’esterno, ed inoltre:
    1. convoca e presiede il Comitato Scientifico ed il Consiglio;
    2. provvede all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali del Centro;
    3. è soggetto alle norme di legge e di regolamento previste per i direttori di dipartimento dell’Università;
    4. provvede autonomamente alle spese fino all’importo massimo previsto per i direttori di dipartimento dal regolamento contabile-amministrativo dell’Università;
    5. dispone quanto necessario all’ordinario svolgimento delle attività del Centro;
    6. sovrintende all’attività del personale tecnico-amministrativo operante presso il Centro;
    7. nomina tra i docenti e ricercatori interni all’Università un vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o legittimo impedimento.

Art. 7 – Comitato scientifico

  1. Il Comitato Scientifico ha il compito di garantire la validità scientifica e culturale delle iniziative promosse dal Centro, coordinando i relativi programmi. In particolare:
    1. approva entro il termine di ogni anno solare, sulla base delle proposte avanzate dal Consiglio, a norma del successivo art. 8, un piano di iniziative rientranti nelle finalità istituzionali del Centro, da attuarsi nel successivo anno solare;
    2. redige, entro il termine di ogni anno solare, una relazione sull’attività svolta dal Centro nell’anno precedente, da trasmettere al Rettore;
    3. esprime pareri, vincolanti per il Consiglio, sul curriculum scientifico dei docenti e ricercatori in occasione delle richieste di adesione e sulle proposte di collaborazione internazionale di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8 – Consiglio del Centro

  1. Il Consiglio del Centro collabora col Direttore nell’assicurare il funzionamento del Centro, in particolare:
    1. decide in merito all’adesione dei dipartimenti dell’Università successivamente all’istituzione del Centro, secondo il comma 1 dell’art. 4, nonché in merito all’adesione dei singoli docenti e ricercatori che intendono aderire secondo i commi 1, 3 e 5 dell’art. 4;
    2. propone agli organi accademici competenti la stipula di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, italiani o stranieri secondo i commi 3 e 4 dell’art. 4;
    3. delibera in merito alle spese superiori all’importo massimo di competenza del direttore;
    4. formula annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo;
    5. approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo del Centro, nel rispetto delle scadenze stabilite per gli analoghi adempimenti dei dipartimenti dell’Università;
    6. sottopone entro il 30 giugno di ogni anno all’approvazione del Comitato scientifico un piano organico di iniziative, coerenti con le finalità istituzionali del Centro, da attuarsi nel successivo anno solare;
    7. delibera in merito a tutte le questioni concernenti il funzionamento del Centro che il direttore sottopone alla sua valutazione.

Art. 9 – Personale

  1. Il Centro opera avvalendosi del personale tecnico ed amministrativo di uno o più dei dipartimenti aderenti.
  2. Sono possibili comandi, distacchi o assegnazioni di altri Enti pubblici o privati o Istituzioni statali, in conformità alla normativa vigente e allo Statuto dell’Università.
  3. Possono essere assegnati al Centro borsisti di Enti italiani e stranieri.

Art. 10 – Spazi e Sezioni distaccate

  1. Il Centro opera negli spazi messigli a disposizione dalla Provincia di Latina e dalla Fondazione, nonché dall’Università o da uno o più dei dipartimenti afferenti.
  2. Sulla base di esigenze di funzionamento possono essere costituiti Sezioni distaccate presso locali assegnati da istituzioni di ricerca italiani e stranieri afferenti al Centro, secondo apposite convenzioni stipulate secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4.

Art. 11 – Iniziative didattiche

  1. Il Centro può organizzare, in collaborazione con altre istituzioni interessate, corsi e seminari su tematiche pertinenti agli obiettivi istituzionali. Questa attività didattica è da intendersi in eccedenza rispetto agli obblighi didattici stabiliti dalla Facoltà di appartenenza ai docenti e ricercatori, nell’ambito delle vigenti disposizioni.
  2. Il Centro può collaborare con le strutture didattiche di riferimento (Consiglio di Corso di Studio e Facoltà) nell’attivazione di corsi di studio internazionali volti al rilascio del titolo multiplo o congiunto, in particolare per l’organizzazione della relativa offerta formativa in seno all’Università.

Art. 12 – Gestione amministrativa e mezzi finanziari

  1. Il Centro opera amministrativamente come Centro di Spesa secondo quanto previsto dall’art. 44 dello Statuto e dal Regolamento d’amministrazione dell’Università.
  2. Le risorse finanziarie a disposizione del Centro sono costituite da contributi ordinari e straordinari della Fondazione, di enti e organizzazioni internazionali, ministeriali, dell’Università, delle università e degli istituti di ricerca aderenti, nonché di enti diversi, da proventi derivanti da contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, da eventuali prestazioni in conto terzi secondo il relativo regolamento dell’Università, dagli eventuali interessi attivi maturati sui depositi bancari, nonché da elargizioni liberali da parte di istituzioni pubbliche o di privati. Annualmente il consiglio di amministrazione dell’Università, preso atto del programma di iniziative predisposto dagli organi del Centro, può assegnare un fondo di dotazione ordinaria.
  3. E’ possibile utilizzare presso il Centro i fondi di ricerca assegnati a qualsiasi titolo ai docenti e ricercatori afferenti.

Art. 13 – Rendicontazione scientifica e contabile

  1. Tenuto conto della natura interdipartimentale del Centro, tutte le attività da esso svolte saranno annualmente trasmesse ai dipartimenti dell’Università che vi aderiscono secondo il comma 1 dell’art. 4.
  2. Al fine di permettere ai dipartimenti che vi aderiscono la rendicontazione scientifica e contabile delle ricerche svolte presso il Centro da parte di tutti i soggetti aderenti in base all’art. 4 e di competenza per i singoli dipartimenti, il Consiglio del Centro deve deliberare, per tutte le iniziative rendicontabili del Centro, la quota di interesse di ogni dipartimento, fino al raggiungimento della quota del 100%. Analoga delibera va assunta per tutti i mezzi finanziari a disposizione del Centro e richiamati ai commi 2 e 3 dell’art. 12.

Art. 14 – Durata

  1. Il Centro viene istituito per una durata massima di sei anni. L’istituzione del Centro può essere rinnovata di sei anni in sei anni con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università sentito il parere di ognuno dei dipartimenti che lo costituiscono votato dai sei ai tre mesi precedenti la scadenza.

Art. 15 – Norme generali, natura del regolamento, modifiche

  1. Il presente regolamento ha natura di regolamento interno delle singole strutture dell’Ateneo, ai sensi dello Statuto dell’Università.
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.
  3. Il presente Regolamento potrà essere modificato su iniziativa del Consiglio promossa a maggioranza di due terzi. Sulle proposte di modifica, da sottoporre all’approvazione dei competenti organi dell’Università, dovrà essere acquisito il parere del Comitato scientifico. L’eventuale nuovo regolamento entrerà in vigore con l’inizio dell’anno accademico successivo a quello della sua approvazione. I dipartimenti dell’Università e le istituzioni scientifiche aderenti, di cui all’art. 3, avranno facoltà di accettare il nuovo regolamento oppure di ritirare la propria adesione con effetto dalla sua entrata in vigore, senza ulteriori impegni né per il Centro né per il dipartimento o l’istituzione che la ritira.

Art. 16 – Norme Transitorie

A partire dalla data di attivazione del Centro, le funzioni del Consiglio, del Comitato Scientifico e del Direttore, sono assunte da un Comitato Tecnico Ordinatore, formato da tre professori ordinari, due rispettivamente designati dai direttori dei dipartimenti fondatori, ed uno dal direttore della Fondazione. Nella sua prima riunione, il Comitato elegge il suo presidente tra i professori dell’Università dell’Aquila. Il Comitato resta in carica sino a quando non abbia afferito al Centro un numero di professori e ricercatori sufficiente a formare il Comitato Scientifico, come prescritto dall’Art.5 comma 3, e comunque per un periodo non superiore a mesi diciotto, eventualmente estendibile dal Senato Accademico su richiesta motivata.